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27/12/2019

Ordinanza Sindacale divieto uso di petardi dal 28 dicembre al 3 gennaio 2020


ORDINANZA  SINDACALE  DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 28 DICEMBRE 2019 AL 3 GENNAIO 2020


Il Sindaco di Giarre Angelo D’Anna stamane ha emanato un’Ordinanza Sindacale (n. 249 del 27/12/2019) di divieto di scoppi di petardi e simili nel periodo dal 28 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020.
In particolare, al di fuori   degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, viene fatto divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
Viene altresì fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010. n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.
Tale divieto ha validità a partire dalle ore 12.00 del 28 dicembre 2019 fino alle ore 12.00 del giorno 3 gennaio 2020.
Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.
Il Sindaco Angelo D’Anna ha così commentato: “quest’anno abbiamo deciso di emanare un’ordinanza di divieto e non semplicemente un invito, per sottolineare in maniera più incisiva la necessità di avere rispetto nei confronti delle categorie a maggiore rischio quali anziani, bambini ed in genere le persone in condizioni di sofferenza cui deve essere riservata speciale tutela, che soffrono con disagio l’uso incontrollato di  prodotti pirotecnici in mancanza di condizioni e precauzioni minimi di utilizzo e che producono conseguenze negative anche sugli animali da affezione, di allevamento e randagi. Proprio per tali motivi  ci appelliamo  al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, fermo restando le sanzioni amministrative pecuniarie previsti per le violazioni all’ordinanza”.