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06/06/2022

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI – ANNO 2022

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI – ANNO 2022


Il Sindaco di Giarre, con Ordinanza n. 98 del 23 maggio 2022, ha disciplinato per l’anno in corso la prevenzione degli incendi.
In particolare con il citato atto è stato disposto  che dal 15 giugno al 15 ottobre,  in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all’interno del territorio comunale è fatto divieto di accendere fuochi, far brillare mine;  di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace; bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette; di usare fuochi d’artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente  individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti; di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade; di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio del fuoco.
Inoltre Ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del 15 giugno p.v., alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente non inferiore a ml.10,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze

         Medesimo obbligo ricorre anche agli Enti pubblici proprietari di strade, che in particolare, dovranno

  • Provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio;

  • Provvedere alla rimozione di erbacce, rami secchi e quant’altro costituisce materiale infiammabile in un raggio di almeno 10 m da serbatoi di G.P.L. e da altri contenitori di carburante;

  • Realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiore a 10 m. lungo i confini con strade sentieri ed edifici e di 20 m. dai confini ferroviari.


Per ulteriori e dettagliate informazioni consultare l’ordinanza in allegato