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21/03/2020

Nuove Disposizioni per emergenza Coronavirus

in data 19 e 20 marzo sono state emesse varie ordinanze, sia a livello nazionale che  regionale per contenere e fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Infatti il Ministero della  Salute, con ordinanza del 20  marzo ha disposto
a)  il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) il divieto di  svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Tale disposizione non è valida per la regione Sicilia in quanto il Presidente Musumeci, con ordinanza del 19 marzo ha disposto  il divieto della  pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale;
c) la chiusura di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci con Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2020 ha disposto che 
1) Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
2) E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.
3) Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
4) E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.
5) E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
6)  E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
7) Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
8) Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi.

Con la sujccessiva ordinanza, la n. 7 del 20 marzo 2020 il Presidente della regione Sicilia ha emanato ulteriormente disposizioni, anche nei confronti di chi Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 disponendo  ha l’obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio (i residenti a Giarre devono scrivere al seguente indirizzo  comunegiarre.prevenzione@gmail.com
 b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione.
c) I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.
d) I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena.